Terzo Settore: di cosa si tratta? Quali sono gli Enti che ne fanno parte e che cosa prevede il relativo Codice?
Il Dott. Davide Serri, collaboratore di UNEBA Lombardia, ha condiviso in un contributo dedicato caratteristiche, finalità, qualifiche e molto altro del Terzo Settore.
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Il Terzo Settore è una componente indispensabile dell’economia moderna: è strutturato sulla presenza e sull’azione di enti di natura privata che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esistono delle distinzioni, vediamole insieme:
Primo, Secondo e Terzo Settore costituiscono quindi le tre “gambe” che sorreggono l’insieme delle produzioni e degli scambi di beni e servizi, ma con principi marcatamente diversi.
Il Legislatore del 2016 ha delegato il Governo per la redazione di una normativa, capace di mettere ordine e riformare ogni componente regolatrice relativa al Terzo Settore: questo percorso ha dato vita al “Codice del Terzo Settore”, con cui sono stati revisionati ruoli, finalità e modalità di azione.
Per approfondire, leggi anche l'articolo "La nuova Sanità lombarda riconosca il Terzo Settore".
Oltre ad individuare specifiche categorie, il Codice definisce una serie di caratteristiche che rendono qualificabili come Enti del Terzo Settore tutti quegli enti di natura privata.
Punti focali per il riconoscimento della qualifica sono: il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e lo svolgimento di attività di interesse generale, fatta eccezione per le Imprese Sociali comprese le Cooperative Sociali.
Quali sono nel dettaglio le attività di interesse generale? Anche queste sono individuate all’interno del Codice del Terzo Settore e comprendono:
Elemento essenziale per comprendere la natura di queste attività è che esse non sono più destinate all’uomo, come destinatario diretto di prestazioni e servizi, ma come destinatario indiretto per il raggiungimento del proprio benessere: ciò è frutto di un cambiamento culturale e di una visione antropologica della società del nuovo millennio.
È bene precisare che gli Enti del Terzo Settore possono in realtà esercitare attività diverse, purché previste nei rispettivi statuti e con la sola condizione che siano secondarie rispetto alle attività di interesse generale.
Altro requisito fondamentale per la qualifica è l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): una particolare novità che ha permesso di unificare le operazioni di registrazione, prima affidate a differenti Pubbliche Amministrazioni.
Tra gli Enti riconosciuti, sono incluse alcune categorie già esistenti ed antecedenti alla normativa del 2017. Eccole nel dettaglio:
Un’Organizzazione di Volontariato (OdV) è un Ente del Terzo Settore costituito sotto forma di associazione che, con l’ausilio di almeno sette persone associate o tre OdV, svolge in favore di terzi una o più attività di interesse generale.
Un’Associazione di Promozione Sociale (APS) è invece un Ente, costituito sotto forma di associazione riconosciuta o non, composta da almeno sette persone o tre APS che, a differenza della prima categoria, oltre a svolgere attività di interesse generale in favore di terzi, può svolgerle anche nei confronti dei propri associati e dei loro familiari.
Si tratta di Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione o fondazione con lo scopo di erogare denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Le risorse economiche derivano principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
Le imprese sociali – che hanno invece una disciplina autonoma – sono Enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La quinta categoria di diritto comprende associazioni riconosciute e non che associano almeno 100 enti del Terzo Settore o, in alternativa, almeno 20 Fondazioni del Terzo Settore, le cui sedi operative o legali siano presenti in almeno 5 regioni o provincie autonome che svolgono attività di coordinamento, rappresentanza, promozione, tutela degli Enti loro associati.
Le Reti associative possono essere anche definite Reti associative nazionali, se associano almeno 500 Enti o almeno 100 Fondazioni, le cui sedi operative o legali siano presenti in almeno 10 regioni o provincie autonome.
L’ultima categoria comprende invece le Società di mutuo soccorso: una società priva di finalità lucrativa che persegue attività di interesse generale attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari.
Gli Enti del Terzo Settore agiscono seguendo un principio di sussidiarietà orizzontale: di che cosa si tratta?
Storicamente ed erroneamente, per sussidiarietà orizzontale si è sempre intesa “la forma d’azione di quegli attori privati agenti nell’attuazione di specifici compiti deputati ordinariamente alle competenze dell’apparato pubblico incapace di sostenerli”.
Questa definizione non ha mai reso giustizia al vero e più profondo significato di sussidiarietà orizzontale: la Costituzione prevede infatti la promozione di interventi svolti da attori privati che non solo si sostituiscono alle Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione di un disegno di società programmata ma svolgono con autonomia iniziative attività di interesse generale.
Si fonda quindi sulla “convergenza di obiettivi, sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione in comune di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.
Co-programmazione e co-progettazione sono concetti chiave di questo processo. La prima è di fatto finalizzata all’individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili. La seconda mira a definire e realizzare progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti stabili dalle co-programmazioni.
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