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Tutto ciò che c'è da sapere sulla normativa Onlus

31 ottobre 2022

Le Onlus – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – sono tutti quegli enti di carattere privato, come associazioni, fondazioni e cooperative, che svolgono le loro attività a favore di soggetti svantaggiati e senza scopo di lucro. Il loro funzionamento è complesso, ed è regolamentato da una specifica normativa.

Per saperne di più, continua a leggere!

In questo articolo parleremo di:

- I requisiti statutari di una Onlus
- Le agevolazioni fiscali per le Onlus
- L'Anagrafe Onlus e il RUNTS
- Le Onlus di diritto

 

I requisiti statutari di una Onlus

Esiste una precisa normativa che regolamenta il funzionamento delle Onlus. In particolare, nella Sezione II del Decreto Legislativo n. 460 del 04 dicembre 1997 vengono elencate e approfondite le Disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”.

Le Onlus, infatti, per essere definite tali, sono chiamate a rispettare i seguenti requisiti.

Le attività delle Onlus

Innanzitutto, come si evince a partire dalla definizione stessa di Onlus, queste organizzazioni sono tenute a svolgere le proprie attività perseguendo esclusivamente finalità solidaristiche e di rilevanza sociale.

Inoltre, il decreto stabilisce che le Onlus possono svolgere le proprie attività esclusivamente all’interno di specifici settori, e cioè:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria;
  • assistenza sanitaria;
  • beneficenza;
  • istruzione;
  • formazione;
  • sport dilettantistico;
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico;
  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
  • promozione dell’arte e della cultura;
  • tutela dei diritti civili;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Gli obblighi e divieti delle Onlus

Ma non solo: le Onlus sono anche chiamate a rispettare diversi obblighi e divieti.

Esse, infatti, non possono distribuire utili o avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte. Pertanto, il denaro che le Onlus guadagnano tramite iniziative di raccolte fondi e donazioni deve essere necessariamente reinvestito all’interno dell’organizzazione stessa. Il decreto stabilisce infatti che tali organizzazioni possono impiegare utili e avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Inoltre, le Onlus sono obbligate, in caso di scioglimento, a devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Sono poi tenute a redigere il bilancio o rendiconto annuale, documento che attesta la situazione economica e patrimoniale dell’organizzazione stessa e che tiene conto delle entrate e uscite totali. Sebbene non esistano particolari vincoli nella redazione di tale documento, è comunque chiaro che esso descrive in maniera attendibile come le Onlus utilizzano i propri fondi, e previene in questo modo la possibilità che queste organizzazioni agiscano in maniera scorretta.

Infine, il decreto impone a questi enti di utilizzare nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo Onlus.

 

Le agevolazioni fiscali per le Onlus

Il decreto prevede inoltre alcune agevolazioni fiscali per le Onlus.

Tutte le Onlus che siano in regola e che rispettino i requisiti previsti dalla normativa possono infatti avere accesso ad alcuni vantaggi fiscali, concessi loro dallo Stato italiano. In particolare, le Onlus godono di un regime tributario di favore per quanto riguarda:

  • le imposte sui redditi: il decreto stabilisce che i proventi derivanti dall'esercizio delle attività svolte dalle Onlus non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Si sottolinea, infatti, che concorrono alla formazione del reddito complessivo delle Onlus i redditi fondiari, e cioè gli immobili utilizzati per svolgere le proprie attività, i redditi di capitale e redditi diversi.
  • l’imposta sul valore aggiunto (IVA): le prestazioni effettuate dalle Onlus non sono considerate servizi di natura commerciale e sono di conseguenza esenti da IVA.
  • altre imposte indirette: le Onlus sono esenti da altre imposte indirette, tra cui l’imposta di bollo, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta sull'incremento di valore degli immobili e così via.

Normativa onlus

 

L'Anagrafe Onlus e il RUNTS

Fino al 2021, gli enti che lo desideravano potevano assumere la qualifica di Onlus soltanto ottenendo l’iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus. Tale iscrizione poteva essere ottenuta inviando una richiesta alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima si occupa tuttora di controlli periodici per assicurarsi che gli enti non profit svolgano le proprie attività in maniera corretta e trasparente.

Esiste pertanto un elenco delle Onlus regolarmente registrate, consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I cittadini che vogliono fare una donazione per un’iniziativa portata avanti da una Onlus possono, in questo modo, verificare che l’ente che hanno scelto sia regolarmente iscritto al registro Onlus.

Tuttavia, va sottolineato che tale elenco è aggiornato al 22 novembre 2021: a partire da questa data, infatti, è stata eliminata la possibilità di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus. 

Ma perché questo cambiamento? Perché la normativa che regolamenta il funzionamento delle Onlus sta subendo importanti modifiche negli ultimi anni. 

Nel 2017, infatti, è stata introdotta la Riforma del Terzo Settore, che ha modificato il panorama del settore non profit. In particolare, il nuovo Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo n.117 del 03 Luglio 2017) ha eliminato la qualifica di Onlus, e l’ha sostituita con quella di “Enti del Terzo Settore”, o ETS.

Inoltre, la Riforma del Terzo Settore ha portato alla nascita del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che andrà a sostituire l'Anagrafe unica delle Onlus. In particolare, il RUNTS si compone di diverse sezioni, e saranno le Onlus stesse a dover analizzare accuratamente la propria attività, per poter scegliere consapevolmente la categoria a cui registrarsi.

Vuoi approfondire i cambiamenti che ha introdotto la Riforma del Terzo Settore? Leggi il nostro articolo “Riforma terzo settore: le Onlus diventano Enti del Terzo Settore (ETS)".

 

Vuoi scoprire alcuni consigli utili per trovare una Onlus di cui fidarti per le tue donazioni? Clicca qui in basso e scarica la nostra guida!Guida per le donazioni Onlus

 

Le Onlus di diritto

Va poi sottolineato che esistono anche alcune categorie di organizzazioni che vengono definite “Onlus di diritto”: tali enti non sono tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi, ma diventano automaticamente Onlus sulla base dei requisiti che possiedono.

In particolare, possono considerarsi Onlus di diritto le seguenti categorie di enti.

  • Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, e cioè enti che svolgono attività con fini di solidarietà sociale avvalendosi principalmente del volontariato dei propri associati.
  • Le ONG, Organizzazioni Non Governative, e cioè organizzazioni che si occupano della difesa dei diritti umani fondamentali nonché dell’avanzamento della causa della pace e dello sviluppo nei paesi in transizione e in quelli emergenti.
  • Le cooperative sociali, e cioè forme di cooperative che si occupano della realizzazione di servizi alla persona (come servizi sociali, socio-sanitari, educativi) ma anche dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

È quindi evidente che la disciplina che regolamenta le Onlus è molto precisa, e sta subendo negli ultimi anni importanti modifiche: le Onlus dovranno pertanto adattarsi a questi cambiamenti per continuare a svolgere le proprie attività.

Certamente, una normativa così stringente assicura che queste organizzazioni svolgano le proprie attività in maniera corretta e trasparente. Le Onlus sono pertanto degli enti sicuri, di cui i cittadini possono fidarsi per le proprie donazioni.

 

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