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Rendiconto annuale e bilancio sociale degli enti del Terzo settore

4 aprile 2022

Le Onlus rappresentano una risorsa estremamente importante: le loro iniziative aiutano infatti tantissime persone svantaggiate. Tuttavia, spesso accade che gli individui tendano a non fidarsi di queste organizzazioni e ad avere dubbi circa l’utilizzo che le stesse fanno dei fondi ricevuti. Non tutti sanno, però, che gli enti del Terzo settore devono tener traccia del loro operato e documentare l’utilizzo che viene fatto dei fondi di cui dispongono.

Per saperne di più continua a leggere!

In questo articolo parleremo di:

- Rendiconto annuale
- Bilancio sociale

 

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La riforma del Terzo settore ha modificato la normativa che regolamenta il funzionamento degli enti non profit a partire da un obiettivo fondamentale: garantire che tali organizzazioni svolgano le proprie attività in modo corretto e trasparente. Tra le principali novità introdotte dalla riforma vi è l’introduzione di due documenti che gli enti del Terzo settore sono chiamati a redigere: il rendiconto annuale e il bilancio sociale.

Rendiconto annuale

La riforma del Terzo settore introduce l’obbligo per gli enti del Terzo settore di redigere annualmente un rendiconto che attesti l’utilizzo che viene fatto da parte di queste organizzazioni dei fondi acquisiti nel corso del tempo.

Secondo quanto stabilito nel Codice del Terzo settore, infatti, tutti gli enti del Terzo settore sono tenuti a rispettare l’obbligo di rendicontazione, con una distinzione però tra chi è ente commerciale e chi è ente non commerciale.

  • Gli enti commerciali devono rispettare quanto stabilito nel Codice Civile, e cioè tenere le scritture contabili nonché redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio.
  • Gli enti non commerciali, invece, nel caso di entrate inferiori a 220mila euro annui, possono redigere un rendiconto di cassa. Si tratta di una forma di contabilità semplificata, dal momento che nel rendiconto di cassa vanno solo indicate le entrate che l’ente ha incassato nel corso dell’anno.
  • Infine, gli enti non commerciali con entrate superiori a 220mila euro dovranno redigere un bilancio, e cioè un documento più complesso composto da diversi elementi, tra cui lo Stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

 

Bilancio sociale

Il bilancio sociale, invece, è uno strumento di rendicontazione che tiene conto non solo degli aspetti economici, ma anche dell’impatto sociale dell’ente del Terzo settore, e cioè dei cambiamenti che le sue iniziative hanno determinato. Tale documento è pubblico, ed è rivolto a tutti gli individui interessati a reperire informazioni sull'ente del Terzo settore che lo ha redatto.

In particolare, tutti gli enti del Terzo settore che abbiano delle entrate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

La redazione di tale documento deve seguire alcune linee guida, adottate con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, e deve basarsi su una serie di principi.

  • Rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività.
  • Completezza: è importante identificare gli stakeholder a cui ci si rivolge e inserire informazioni che permettano loro di valutare i risultati raggiunti dall’ente.
  • Trasparenza: vanno chiariti i principi utilizzati per rilevare e classificare le informazioni.
  • Neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in modo imparziale, e devono quindi riguardare sia gli aspetti positivi che quelli negativi della gestione.
  • Competenza di periodo: attività e risultati documentati devono riguardare l’anno di riferimento.
  • Comparabilità: i dati inseriti devono rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia spaziale (confronto con altre organizzazioni con caratteristiche simili).
  • Chiarezza: il linguaggio utilizzato deve essere comprensibile anche per lettori non esperti.
  • Veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate.
  • Attendibilità: bisogna evitare di sovrastimare o sottostimare i dati.
  • Autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.

Certamente, il bilancio sociale resta un documento utile per gli enti del Terzo settore, poiché consente agli stessi di valutare i risultati ottenuti. Pertanto, il decreto stesso sottolinea che anche enti con entrate inferiori a un milione di euro possono comunque decidere di redigere il bilancio sociale, così da rendere visibili a chiunque lo desideri i risultati raggiunti nel corso del tempo. 

 

È quindi chiaro che la riforma del Terzo settore si muove nella direzione di garantire il corretto operato da parte degli enti del Terzo settore. A tal proposito va infatti sottolineato che questi ultimi sono sottoposti a controlli periodici, il cui scopo è garantire che queste organizzazioni siano enti sicuri, di cui i cittadini possono fidarsi per le proprie donazioni.

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